Dove si applica l’aliquota IVA al 10% e dove al 4% nei lavori di edilizia?
Nei lavori edili c’è una certa difficoltà nel capire da parte delle imprese, a seconda della tipologia dei lavori eseguiti, quale aliquota iva deve essere applicata.
In modo sintetico cerchiamo ora di dare soluzione a queste perplessità :
Nella costruzione dei così detti fabbricati Tupini, si applica l’iva al 4% per l’acquisto di beni finiti e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto commissionati a imprese di costruzione e cooperative edilizie da soggetti per la prima casa.
Nella costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo, sia che si tratti di acquisti di beni finiti, sia che si tratti di prestazioni dipendenti da contratti d’appalto, si applica l’iva al 4%.
Nella costruzione di edifici simili ai fabbricati Tupini, si applica sia per l’acquisto di beni finiti che per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratto d’appalto, l’aliquota al 10%.
Nella eliminazione delle barriere architettoniche, per le prestazioni di servizi, si applica l’aliquota iva al 4%.
Nella costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’aliquota iva da applicare è del 10%, sia per l’acquisto di beni finiti, che per le prestazioni di servizi.
Nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ad uso abitativo, si applica per le prestazioni di servizi, l’aliquota al 10%.
Nella manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, l’aliquota iva per i servizi è del 10%.
Nei lavori di restauro, risanamento conservativo e per la ristrutturazione urbanistica ed edilizia, si applica sempre l’aliquota iva al 10%.
Arch. Dario Fraioli
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