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| Certificati di abitabilità ..... anche dal giudice |
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10-11-2008
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Una sentenza, stabilisce che , se esiste una documentazione comprovante l’istanza di richiesta di sussistenza dei requisiti urbanistici e igienico – sanitari, l'agibilità di un locale può essere accertata da tecnici e dichiarata da un giudice.
Un costruttore si è visto annullare il contratto di vendita di un appartamento, dalla Corte di Appello, dopo che l’acquirente aveva fatto presente la mancata fornitura del certificato di abitabilità da parte della società di costruzione, come previsto nella fase preliminare.
La pronuncia della Cassazione invece ha poi considerato che il costruttore aveva presentato istanza per l’ottenimento del certificato per ben due volte senza ottenere però risposta dal Comune. Si è dunque stabilito che l'inadempienza della Pubblica Amministrazione non può ricadere sul venditore provocando la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
La mancanza del certificato non comporta quindi automaticamente la nullità del contratto di vendita o la sua risoluzione, ma andrà valutata di volta in volta l'eventuale omissione, misurata in base al godimento e alla commerciabilità del bene.
Se il venditore quindi potrà provare la presentazione della relativa istanza con tutti i documenti allegati, il silenzio assenso dell’amministrazione, come regolato dal Dpr 425/1994, ora abrogato dal Dpr 380/2001, e dalla Legge 241/1990, non può essere più corretto una volta trascorso il termine previsto. Di conseguenza l’autorità giudiziaria in sede di contestazione può sollecitare l’ente locale e, in assenza di risposta, dare luogo all’istruttoria per il rilascio dell’abitabilità.
Arch. Dario Fraioli
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