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    L'UNIONE EUROPEA RICHIAMA L'ITALIA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
    15-02-2009
    E' partita da Bruxelles la lettera con cui la Commissione Europea chiederà al Governo italiano chiarimenti in merito alla cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico all'atto di compravendita di un immobile.

    Il Governo italiano avrà tempo 60 giorni per rispondere sull’abolizione, decisa con l’art. 35 della legge 133/2008, dell’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 .  La richiesta di chiarimenti di Bruxelles si concentrerà anche sulla compatibilità della legge 133/2008 con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.  Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, la Commissione verificherà se l’Italia ha conformato i propri strumenti legislativi agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/91; la scadenza per adeguarsi era fissata al 4 gennaio 2006 (art. 15 della direttiva), a cui poteva aggiungersi un ulteriore periodo di tre anni in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati (4 gennaio 2009).  Si ricorda che sono attesi ormai da più di tre anni i decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Tali le norme attuative sono costituite da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. Il primo DPR riguarda le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; il secondo DPR definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica. Il Decreto interministeriale definisce invece le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.

      


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