La Commissione Ambiente della Camera porta in esame il disegno di legge “Sistema casa qualità, ove si determinano disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale”.
I metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema “casa qualità”, saranno emanati con un atto di indirizzo per le regioni e non con un DPR , il tutto sarà ispirato alle metodologie esistenti a livello europeo (Environmental product declaration - EDP, Life Cycle Assessment - LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350), ovviamente modificate secondo le necessità italiane e verrà definito dal Ministero dell’ambiente uno specifico software di applicazione per il sistema “casa qualità”.
I principi che le Regioni dovranno considerare per il modello di certificazione del sistema “casa qualità”, saranno quelli che corrisponderanno ad una efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato, ad un soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e al soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità dell'involucro edilizio.
Per quel che riguarda l'efficienza energetica, è chiaro oramai, che le Regioni debbano adottare la classificazione delle unità immobiliari in categorie di qualità, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai Dlgs 192/2005, e 115/2008, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR 412/1993. Per considerare poi le esigenze fisiche e psichiche dei fruitori, è prevista una classificazione in categorie di qualità, sulla base della norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e della direttiva 89/106/CEE. Per l'eco-compatibilità, si ottiene la certificazione “casa qualità eco-compatibile” solo se l’immobile di categoria A o B ha un bilancio energetico molto basso e utilizzi soprattutto materiali possibilmente naturali e con ottime prestazioni ambientali.
Nel nuovo testo di legge, la certificazione verrà rilasciata dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, di cui all’articolo 4 del Dlgs 115/2008, ed sarà presentata alle Regioni e province autonome che verificheranno le certificazioni ed effettueranno ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Resterà invariata la norma secondo cui i dati riportati nella certificazione “casa qualità” devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell’attestato di certificazione energetica, di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/2005.
Il nuovo testo prevede che agli immobili certificati “casa-qualità” siano destinati prioritariamente gli incentivi economici e le detrazioni fiscali statali o regionali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni, e per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. Per gli enti locali rimane comunque la possibilità di disporre ulteriori incentivi finanziari e premi per chi aderisca alla certificazione “casa-qualità”.
È previsto, inoltre, che per gli edifici certificati “casa-qualità”, i regolamenti comunali possano consentire di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee, cambi di destinazione d’uso, pavimentazione e arredo di spazi esterni, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici. Quest’ultima norma verrebbe però inglobata in quella contenuta nel ddl per la semplificazione amministrativa che consentirebbe di eseguire manutenzioni straordinarie senza DIA.
Arch. Dario Fraioli
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