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    Un disegno di Legge per obblighi verso l'efficientamento energetico degli edifici
    12-06-2010
    Si punta al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dei consumi civili, che interessa circa il 30% del fabbisogno energetico nazionale; a semplificare le procedure per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; a promuovere un uso più razionale dell’acqua nel settore civile.

    L’articolo 1 semplifica il regime autorizzatorio per gli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili: è prevista la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per gli impianti da 20 KW a 1 MW, mentre la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 20 KW è equiparata ad interventi di manutenzione ordinaria. Tale norma attuerebbe l’articolo 17 della Comunitaria 2009 che ha stabilito che sia sufficiente la DIA per l’installazione di impianti con capacità di generazione fino a 1 Mw elettrico.   L’articolo 2 introduce il principio che gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili siano considerati strutture di pubblica utilità e quindi non sottoposti alle tassazioni comunali. Secondo una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2008, invece, un impianto fotovoltaico è un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, classificabile nella categoria “D/1 - opifici” e quindi soggetto a ICI .   L’articolo 3 prevede l’obbligo per il gestore della rete elettrica di garantire la capacità della rete stessa di ricevere l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.   L’articolo 4 prevede incentivi al consumo per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con modelli ad elevata efficienza energetica e dotati di doppia presa di alimentazione idrica (per l’utilizzo di acqua calda prelevata dall’impianto idro-sanitario). Si tratterebbe di una misura - permanente - analoga a quella introdotta nel marzo scorso dal DL Incentivi . L’articolo 5 prevede, al comma 1, che negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni radicali, almeno il 50% del fabbisogno energetico provenga da impianti alimentati da fonti rinnovabili (fatti salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali), e al comma 2, che tutti gli edifici di proprietà pubblica siano sottoposti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad audit energetico-ambientale che ne accerti il rendimento energetico e definisca costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare i consumi di energia primaria entro gli indici di prestazione energetica attualmente in vigore.   L’articolo 6 prevede che nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni radicali, vengano adottati standard avanzati di risparmio idrico, utili anche a ridurre i consumi energetici. Ricordiamo che a gennaio 2011 i Comuni dovranno inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. La scadenza era stata fissata al 1° gennaio 2009, poi differita al 1° gennaio 2010 e infine slittata al 1° gennaio 2011 .   L’articolo 7 prevede, e raccomanda alle regioni e agli enti locali, iniziative rivolte a favorire l’attività edilizia finalizzata a realizzare nuovi edifici e ristrutturazioni di edifici esistenti che soddisfino i requisiti della legge. “da edilportale”

      


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